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Le cartelle esattoriali dell'Equitalia: come tutelarsi.
Andrea
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Stanno arrivando altre cartelle pazze, per me è la seconda in due mesi, queste notizie potrebbero tornare utili.

Hai ricevuto una cartella esattoriale della Equitalia? Si può presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria nei termini di legge.

Che cos'è l'Equitalia spa?
L'Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51% in mano all’Agenzia delle entrate e 49% all’Inps), incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi.

Essa è presente sul territorio nazionale, con esclusione della regione Sicilia, ed opera attraverso 17 società partecipate ognuna delle quali è competente nell'ambito di un territorio determinato.

L'Equitalia Gerit spa è una di queste società partecipate ed opera nella provincia di Roma.

La riscossione dei tributi è stata affidata all'Equitalia spa con il fine di rendere più efficace il recupero del credito attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e la semplificazione del rapporto con il contribuente.

Le metodiche utilizzate per il recupero del credito, tuttavia, danno vita ad un complicatissimo meccanismo di riscossione, in cui manca un'informazione chiara e trasparente.

Ciò impedisce al cittadino di tutelarsi adeguatamente.

Di seguito offriamo alcuni spunti utili per chi voglia contestare una cartella esattoriale.


Come si contesta una cartella esattoriale?
La cartella esattoriale può essere contestata presentando ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.

Nel ricorso bisogna indicare espressamente i motivi per cui si ritiene di non dover pagare. Ad esempio:

1. Vizi propri della cartella

In linea generale la cartella può essere contestata per vizi formali propri, quali ad esempio l'errore di persona, l'evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, omessa indicazione del responsabile del procedimento, prescrizione.
2. Mancata o irregolare notificazione di precedenti avvisi di accertamento
La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del verbale (o avviso) di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.
Se prima della cartella non è stato inviato alcun avviso di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.
Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare. La notifica, infatti, deve essere effettuata secondo regole ben precise a pena di nullità.
3. Prescrizione
La cartella, inoltre, potrebbe essere contestata qualora sia stata notificata oltre i termini di prescrizione. Il termine di prescrizione è diverso a seconda del tributo per cui si procede:
* per le sanzioni amministrative (ad esempio le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada), 5 anni dalla data dell'infrazione;
* per i tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni), 5 anni dalla fine dell'anno di riferimento;
* per il bollo auto, 3 anni. Il termine scade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento;
* per il canone RAI ,10 anni dalla scadenza prevista per il pagamento.

A chi va presentato il ricorso ed in quale termini?
Il ricorso va presentato a pena di decadenza all'Autorità competente entro certi termini, diversi a seconda del tributo oggetto della cartella:

* in caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, il termine di presentazione è di sessanta giorni e ci si deve rivolgere alla Commissione provinciale tributaria;
* in caso di contributi previdenziali, il termine è di quaranta giorni e ci si deve rivolgere al Giudice del lavoro;
* in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine è di trenta giorni e ci si può rivolgere al Giudice di Pace della zona ove è avvenuta l'infrazione o in via amministativa al Prefetto;
* se la sanzione è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).

Cosa succede se non si paga la cartella entro sessanta giorni dalla sua notifica?
In tal caso l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto.

In via cautelare può disporre il fermo amministrativo dell'auto e l'iscrizione di ipoteca sulla casa.

L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta anche senza preavviso (a differenza del fermo del veicolo). Solo dopo l’iscrizione verrà inviata al debitore la relativa comunicazione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito.

Se il debitore ancora non paga, si procede all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Possono anche essere pignorati i crediti presso terzi (ad esempio lo stipendio, nella misura massima di un quinto).

Nel caso in cui si proceda ad esecuzione forzata dopo un anno dalla notifica della cartella, occorrerà la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.


L'ultima modifica di Andrea il Domenica 13 Febbraio 2011, 2:05, modificato 1 volta

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Bisogna andare dai vigili innanzitutto, se è codice della strada, e chiedere il verbale

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